IL VICE PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa di opposizione
 all'esecuzione promossa da Ferrari Maurizio coll'avv. Sandro Grandese
 contro Briganti Guido coll'avv. Aldo Pivato;
    Letti gli atti, a scioglimento della riserva di cui al verbale  di
 udienza 7 gennaio 1993;
    Rilevato  che  il  ricorrente  in  opposizione  lamenta la mancata
 applicazione dell'art.  3  della  legge  8  novembre  1991,  n.  360,
 all'esecuzione  per rilascio dell'immobile dallo stesso occupato sito
 nell'isola del Lido di Venezia;
      che  l'ufficiale  giudiziario   ha   proceduto   all'esecuzione,
 effettuando  il primo accesso in data 26 novembre 1992 in base ad una
 direttiva del magistrato di sorveglianza degli  ufficiali  giudiziari
 con  la quale gli stessi venivano invitati a procedere all'esecuzione
 degli  sfratti  da  eseguirsi  al  Lido  di  Venezia,  in  quanto  la
 sospensione  prevista dall'art. 3 della legge n. 360/1991 non sarebbe
 applicabile a detta isola poiche' essa non e' isola della laguna;
      che il resistente costituendosi nel presente  giudizio  opponeva
 l'inapplicabilita' dell'art. 3 della legge n. 360/1991 al caso de quo
 in  quanto  l'esecuzione  e' sospesa ex lege "limitatamente a Venezia
 insulare, alle isole della laguna ed al centro storico di  Chioggia",
 mentro  il Lido di Venezia non e' isola della laguna non essendo essa
 circondata  dalla  Laguna,  ne'  rientrando   nella   conterminazione
 lagunare storica del 1791;
      che  la  ratio  dell'art.  3  tende  a  tutelare  il  territorio
 individuato  nello  stesso  articolo  "in  considerazione  del  grave
 fenomeno  di  esodo  della  popolazione  e del degrado del patrimonio
 edilizio urbano" mentre per parte resistente  non  vi  sarebbe  esodo
 della  popolazione  dal  Lido  di  Venezia ne' degrado del patrimonio
 immobiliare;
    Considerato che il dettato normativo si riferisce chiaramente alle
 isole  della  laguna,  individuando  con  cio'  le  isole  che   sono
 all'interno  di  essa  (circondate  da  laguna), mentre tale non puo'
 considerarsi il Lido che  costituisce  la  divisione  naturale  della
 laguna di Venezia dal mare Adriatico;
      che il successivo art. 4 della legge n. 360/1991 individuando le
 competenze  della  commissione per la salvaguardia di Venezia estende
 dette competenze a tutto il territorio della "vigente conterminazione
 lagunare, nel territorio del comune di  Chioggia  e  nelle  isole  di
 Pellestrina,   Lido   e   Sant'Erasmo"   cosi'  dando  maggior  forza
 all'interpretazione  letterale  restrittiva  del  disposto  normativo
 dell'art. 3 secondo il principio ermeneutico ubi lex voluit dixit ubi
 noluit non dixit;
      che  tuttavia  non  appare ragionevole il differente trattamento
 dell'isola  del  Lido  di  Venezia,  ed   irragionevole   appare   la
 conseguente  diseguaglianza  tra  abitanti  del  Lido  di  Venezia  e
 abitanti di Venezia insulare o delle isole  che  sorgono  all'interno
 della  Laguna e sono bagnate interamente da essa, ne' tale disparita'
 e' giustificata dalla  invocata  ratio  legis,  posto  che  la  parte
 ricorrente  ha  prodotto  tabulato  demografico  da  cui  risulta  il
 costante esodo della popolazione anche dal Lido  di  Venezia  nonche'
 bando  comunale  per l'assegnazione di fondi per il risanamento ed il
 restauro  conservativo   del   patrimonio   immobiliare   privato   e
 documentazione  di  fonte  comunale  da  cui risulta l'erogazione dei
 finanziamenti anche per gli immobili siti nell'isola del Lido;
      che  il Lido di Venezia e' sempre stato considerato come facente
 parte del  territorio  da  tutelare  attraverso  le  legislazioni  di
 salvaguardia  susseguitesi  e  relative  a Venezia come citta' e come
 laguna; in particolare  l'art.  6,  secondo  comma,  della  legge  n.
 171/1973   disponeva   che  "fino  all'approvazione  degli  strumenti
 urbanistici di cui al primo comma, non possono essere autorizzate  od
 eseguite  opere,  anche in terreni demaniali, nel territorio compreso
 nella vigente conterminazione lagunare e nelle isole di  Pellestrina,
 Lido  e  Sant'Erasmo, senza il parere favorevole della commissione di
 cui al precedente art. 5" (ora disciplinata dall'art. 4  della  legge
 n.  360/1991),  onde  appare vieppiu' incomprensibile e irragionevole
 l'esclusione effettuata dall'art. 3 della legge n. 360/1991 anche  in
 considerazione della ratio che supporta la norma e che riguarda anche
 il territorio dell'isola del Lido;
      che  pertanto l'art. 3 della legge n. 360/1991 appare violare il
 principio  di  eguaglianza  laddove  non   dispone   la   sospensione
 dell'esecuzione  "delle  sentenze di condanna al rilascio di immobili
 urbani adibiti ad uso abitazione, per cessazione del  contratto  alla
 scadenza,  nonche'  l'esecuzione  delle  ordinanze  di  convalida  di
 licenza o di sfratto di cui all'art.  633  del  codice  di  procedura
 civile  e  di  quelle  di  rilascio di cui all'art. 665 del codice di
 procedura civile per finita locazione di detti  immobili"  anche  nel
 territorio del Lido di Venezia;